Guadagni online e non, compensazioni Iva dal 2010
L’articolo 10 del D.L. 78/2009 (convertito con la Legge 102 del 03/08/2009) ha introdotto nuove modalità operative cui dovranno attenersi i contribuenti che effettueranno compensazioni di crediti IVA per importi superiori a 10.000,00 euro annui tramite il modello F24, che avranno effetto dal 1° gennaio 2010.

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La norma si applica anche nel caso che tali crediti IVA vengano richiesti a rimborso. Viene innanzitutto stabilito che la compensazione per i crediti superiori a 10.000,00 euro annui può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione (dunque di trasmissione) della dichiarazione annuale IVA (e non più a partire dal 1° gennaio dell’anno di presentazione) o dell’istanza infrannuale (modello IVA TR) da cui emerge il credito.
Per evitare che il contribuente debba aspettare a lungo prima di poter utilizzare il credito emergente dalla dichiarazione annuale, viene introdotta la possibilità di presentare la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma (cioè “sganciata” dal modello Unico) a partire dal 1° febbraio successivo all’anno d’imposta.
Di conseguenza, sarà consentito compensare il credito annuale a partire dal 16 marzo, dunque, con un “posticipo” di oltre due mesi e mezzo rispetto a quanto avveniva fino ad oggi se non viene modificata la data a partire dalla quale è possibile presentare la dichiarazione IVA .
Per contro nel caso la dichiarazione annuale IVA venga presentata entro il mese febbraio, il contribuente non sarà più tenuto alla trasmissione della Comunicazione dati IVA.
Per gli importi inferiori ai 10.000,00 euro annui le regole rimangono quelle precedenti, con compensabilità a partire dal primo giorno del periodo successivo a quello di maturazione (il credito che matura in IVA annuale è compensabile a partire del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione ovvero a partire dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della relativa dichiarazione).
I crediti IVA superiori a 15.000,00 euro per poter essere compensati dovranno essere accompagnati dall’apposizione, sulla dichiarazione annuale IVA, dal visto di conformità.
In alternativa, per i soggetti che ne sono dotati, è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dal soggetto che esercita la funzione di controllo contabile (revisore contabile).
Il visto non è necessario per le richieste di rimborso. Rimangono esclusi dalle nuove norme i crediti diversi dall’IVA come, ad esempio, i crediti IRPEF, IRES e IRAP.
| By: cristian78 |
3 ottobre, 2009 960 letture |
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In: Guadagni online |










